Le lesioni stradali procedibili a querela
La L. 27 settembre 2021 n. 134, recante Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, si compone di 2 articoli: il primo, prevede una serie di deleghe al Governo da esercitarsi entro un anno dall’entrata in vigore; il secondo, reca novelle al codice penale e al codice di procedura penale, immediatamente precettive.
Tra le finalità deflattive del processo penale, che prevedono la delega al Governo a intervenire sulla disciplina delle condizioni di procedibilità, l’art. 1 c. 15 lett. a) stabilisce la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, previsto dall’articolo 590-bis c. 1 c.p.
Ne deriva che, a seguito dell’esercizio della delega, la disciplina risulterà tripartita.
Le lesioni stradali lievi
Le lesioni personali lievi – con prognosi fino a 40 giorni – commesse con violazione delle norme in materia di circolazione stradale, restano disciplinate dal comma 1 dell’art. 590 c.p.
Ai sensi dell’ultimo comma di tale norma, il delitto è punibile a querela della persona offesa.
L’art. 4 comma 1 lett. a) D.Lgs. 28/08/2000, n. 274, recante Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, prevede tra i reati devoluti alla cognizione ratione materiae del giudice onorario, anche il delitto di cui all’art. 590 «limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte».
Stante l’impossibilità per il Giudice di Pace di poter irrogare pene detentive, l’art. 52 D.Lgs. 274/2000 ha previsto un criterio di conversione grazie al quale le lesioni, sono punite con la [reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a 309 euro] multa da 258 a 2.582 euro.
Le lesioni stradali gravi e gravissime ipotesi base
L’art. 590-bis c. 1 c.p. punisce “chiunque” (anche non conducente) cagioni, in violazione delle “norme sulla disciplina della circolazione stradale”, id est con qualunque condotta colposa nell’attività circolatoria, l’evento lesivo grave, con la reclusione da 3 mesi a 1 anno e quello gravissimo con la reclusione da 1 a 3 anni.
Nell’ampia formulazione della norma si ritiene compresa, oltre alla “colpa specifica”, anche la condotta qualificata da “colpa generica” (per negligenza, imprudenza o imperizia) derivante dalla violazione di quelle regole anche non scritte, il rispetto delle quali sarebbe valso a evitare il verificarsi dell’evento.
Il delitto, che diventa procedibile a querela, rientra nella competenza del Tribunale monocratico.
Le lesioni stradali gravi e gravissime circostanziate
L’art. 590-bis c.p. contempla poi ulteriori livelli sanzionatori di intensità a verificazione progressiva, in ragione del grado di colpa crescente attribuita su base presuntiva e predeterminata, a seconda della violazione della specifica norma di comportamento prevista dal titolo V C.d.S.
Il delitto è procedibile d’ufficio e rientra nella competenza del Tribunale monocratico.
Il comma 4 punisce il delitto contro l’incolumità individuale grave, con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni e quello gravissimo, con la reclusione da 2 a 4 anni, cagionato da chiunque (qualificato) “ponendosi alla guida di un veicolo a motore” in stato di ebbrezza intermedia, con tasso alcolemico da 0,81 a 1,5 g/l, ai sensi dell’art. 186, comma 2 lett. b) C.d.S.
Medesima pena si applica, ai sensi del comma 5, anche alle lesioni gravi e gravissime cagionate, per guida pericolosa, dal conducente di veicolo motorizzato che abbia:
– superato specifici limiti di velocità: comunque non inferiore a 70 Km/h o superiore di almeno 50 Km/h, rispettivamente in “centro urbano” e su strade extraurbane – definizioni contenute nel neo-introdotto art. 590-quinquies c.p.;
– attraversato un’intersezione con il semaforo “disposto” al rosso (art. 146, comma 3, I ipotesi C.d.S.) o circolato contromano, con invasione, in tutto o in parte, della carreggiata destinata all’opposto senso di marcia (art. 143, commi 11 e 12, C.d.S.);
– effettuato una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi (art. 154, comma 6, C.d.S.), oppure un sorpasso azzardato di un altro “mezzo”, in corrispondenza di attraversamento pedonale (art. 148, comma 13, C.d.S.) o di “linea” continua.
Il comma 2 punisce con la reclusione da 3 a 5 anni le lesioni stradali gravi e con la reclusione da 4 a 7 anni quelle gravissime, cagionate dal conducente di “veicolo a motore”:
– in stato ebbrezza grave, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S.,
– o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell’art. 187 C.d.S.
Parificate, quoad poenam, ai sensi del comma 3, anche le lesioni gravi e gravissime cagionate dal conducente di professione che eserciti l’attività di trasporto di persone o di cose, ai sensi dell’art. 186-bis, comma 1, lett. b), c) e d), C.d.S., con un veicolo a motore, in stato di ebbrezza intermedia, con tasso alcolemico da 0,81 a 1,5 g/l, ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b), C.d.S.
Avv. Fabio Piccioni
del Foro di Firenze
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